Con l’ordinanza n. 24685/2026, la Corte di Cassazione chiarisce come debba essere interpretato l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 nel caso in cui il Documento di valutazione dei rischi (DVR) non riporti il nominativo del medico competente.
La controversia nasce dal ricorso di un portiere di condominio assunto attraverso più contratti a tempo determinato. Il lavoratore chiedeva la conversione del rapporto a tempo indeterminato sostenendo, tra le altre cose, che il DVR fosse stato adottato tardivamente e che fosse comunque invalido perché privo dell’indicazione del medico competente.
La Suprema Corte rigetta il ricorso e offre due indicazioni operative importanti: la mancata indicazione del medico competente non costituisce, di per sé, una causa di nullità del DVR quando tale figura non doveva essere nominata; inoltre, la contestazione del contratto a termine resta soggetta al termine decadenziale previsto dalla legge anche quando viene fondata sull’assenza del DVR.
Il caso
Il lavoratore aveva svolto mansioni di portiere presso un condominio sulla base di più contratti a tempo determinato stipulati nel periodo compreso tra settembre 2018 e maggio 2020.
Dopo la cessazione dei rapporti aveva chiesto che i contratti fossero trasformati in un rapporto a tempo indeterminato, sostenendo che il datore di lavoro non avesse provveduto tempestivamente alla valutazione dei rischi. La Corte d’Appello di Roma aveva respinto la domanda, rilevando, tra l’altro, che per i primi due contratti il lavoratore era ormai decaduto dall’impugnazione.
Dagli atti risultava che il primo contratto era stato stipulato l’8 settembre 2018, il secondo il 18 febbraio 2019, mentre il DVR risultava sottoscritto il 23 febbraio 2019. Secondo il ricorrente, l’assenza del documento al momento della stipula avrebbe integrato una violazione di norma imperativa tale da determinare la conversione del rapporto e da sottrarre l’azione al normale regime decadenziale.
La Cassazione non condivide questa impostazione.
DVR e medico competente: cosa prevede l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008
Il passaggio più interessante della decisione riguarda però direttamente il contenuto del documento di valutazione dei rischi.
L’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 disciplina sia gli elementi necessari a dare certezza alla data del DVR sia alcuni contenuti che devono risultare dal documento.
La disposizione richiama, tra i soggetti coinvolti, il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente, utilizzando per quest’ultimo l’inciso “ove nominato”. La lettera e) dello stesso comma prevede poi l’indicazione del nominativo del medico competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio.
Secondo la Cassazione, le due parti della norma non possono essere lette separatamente.
L’indicazione del medico competente nel DVR va cioè interpretata tenendo conto della premessa normativa: la presenza di tale figura assume rilievo quando il medico competente sia stato effettivamente nominato perché richiesto dal sistema di sorveglianza sanitaria applicabile alla specifica attività lavorativa.
DVR senza nominativo del medico competente: non c’è nullità automatica
La Corte respinge quindi il motivo di ricorso con cui il lavoratore sosteneva l’invalidità del DVR per la sola assenza del nominativo del medico competente.
Il punto centrale è che l’espressione “ove nominato” impedisce di considerare l’indicazione del medico come un requisito formale sempre necessario a pena di nullità.
Nel caso esaminato mancava, inoltre, un’adeguata allegazione circa l’esistenza di condizioni di lavoro tali da rendere necessaria una sorveglianza sanitaria continuativa.
Questo passaggio va letto con attenzione. La Cassazione non afferma che il medico competente possa essere omesso liberamente dal DVR. La decisione dice qualcosa di diverso: non si può dichiarare invalido il documento per la sola mancanza del nominativo senza avere prima verificato se, in relazione ai rischi effettivamente presenti, sussistesse l’obbligo di nominare il medico competente.
Di conseguenza, il controllo non deve fermarsi alla presenza o assenza di un nome nel documento. Occorre partire dalla valutazione dei rischi e verificare se tali rischi comportino l’attivazione della sorveglianza sanitaria e, quindi, la necessità della figura del medico competente.
La validità del DVR dipende dall’obbligo sostanziale, non dalla sola casella compilata
Il DVR deve rappresentare le lavorazioni realmente svolte, i rischi specifici e le procedure necessarie per governarli. L’ordinanza affronta invece il problema da un punto di vista diverso: quello dei requisiti soggettivi riportati nel documento.
Il principio che emerge è che una carenza meramente apparente del DVR non può essere valutata senza verificare il presupposto sostanziale che avrebbe reso obbligatoria quella indicazione.
Per il medico competente il passaggio è particolarmente chiaro: se la sua nomina non era necessaria, la mancata indicazione del nominativo non trasforma da sola il DVR in un documento nullo.
È una precisazione importante anche sul piano operativo, perché evita due errori opposti: da un lato considerare automaticamente invalido un DVR per una voce non pertinente alla realtà aziendale; dall’altro ritenere che basti non indicare il medico per escluderne la necessità. È sempre la valutazione concreta dei rischi a stabilire se la sorveglianza sanitaria e il medico competente siano obbligatori.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte rigetta integralmente il ricorso principale del lavoratore e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato del condominio. Viene quindi confermata la decisione che aveva respinto le richieste del portiere, compresa quella relativa alla conversione dei contratti a termine e quella risarcitoria. Il lavoratore viene inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Fonte:
Cassazione Civile, Sez. Lav., Sentenza n. 24685/2026
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